Commercianti deducibili dalle tasse: Nuova sentenza!

Riduzione fiscale per i servizi dei commercianti: In linea di principio ancora nessuna detrazione per i pagamenti anticipati
Ai fini dell “imposta sul reddito, il 20% delle spese per i servizi di bricolage, ossia tutti i lavori di ristrutturazione, manutenzione e ammodernamento effettuati nella tua abitazione, fino a un massimo di 1.200 euro all” anno, può essere richiesto come riduzione fiscale. Solo i costi di manodopera, macchinari e viaggi, ma non i materiali, sono presi in considerazione per la riduzione fiscale. È necessario presentare una fattura per i servizi e il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.
Con la sentenza del 18 luglio 2024 (caso 14 K 1966/23 E), la Corte Tributaria di Düsseldorf ha stabilito che, in linea di principio, non è possibile detrarre gli acconti versati. La controversia riguardava il rinnovo dell’impianto di riscaldamento e la consegna e l’installazione degli impianti sanitari. I servizi del commerciante sono stati eseguiti nel gennaio 2023. Nel novembre del 2022, il contribuente ha versato degli anticipi all’artigiano, che dovevano riferirsi alle spese salariali sostenute. I pagamenti anticipati non si basavano su fatture parziali dell’artigiano, ma erano stati calcolati dal contribuente stesso e comunicati all’artigiano via e-mail. Questi anticipi sono stati compensati nella fattura finale del 2023. Il contribuente ha richiesto lo sgravio fiscale per questi pagamenti anticipati nel 2022.
Il tribunale tributario ha ora confermato il parere dell’ufficio delle imposte secondo cui non è (ancora) possibile concedere alcuno sgravio fiscale a questo proposito. In primo luogo, non esisteva alcuna fattura del commerciante per gli acconti versati. Inoltre, le spese contestate non potevano essere prese in considerazione perché non erano state sostenute “per l’utilizzo dei servizi di un artigiano”. I servizi dell’artigiano non sono stati forniti nell’anno in questione. La riduzione dell’imposta richiede quindi in generale che i servizi su cui si basano le spese siano stati effettivamente forniti.
È importante sapere che:
Il giudice tributario afferma che sono ipotizzabili costellazioni in cui i pagamenti anticipati o in acconto possono essere riconosciuti prima della prestazione di servizi nel periodo di valutazione del pagamento. Tuttavia, ciò richiede che tali termini di pagamento siano abituali nel mercato e/o (altrimenti) oggettivamente giustificati, o almeno che siano stati richiesti dall’impresa artigiana. Un pagamento anticipato senza alcuna richiesta da parte del prestatore di servizi, cioè in definitiva “a scatola chiusa”, non dovrebbe essere considerato abituale sul mercato o comunque oggettivamente giustificato e non può quindi essere riconosciuto.
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