Criptovalute e tasse: la sentenza è valida

Il trading di criptovalute viene preso sul serio ai fini fiscali: Il tribunale fiscale di Norimberga ha confermato che la vendita e persino lo scambio di criptovalute come Bitcoin, Ethereum o Monero sono imponibili. Anche i redditi derivanti da scommesse e prestiti sono considerati benefici tassabili. Chiunque possieda criptovalute dovrebbe essere pienamente consapevole della propria responsabilità fiscale.
Pubblicato da Patricia Lederer PepperPapers Logo Icon 23.07.2025 um 17:29 Uhr

Criptovalute e tasse: Il tribunale fiscale di Norimberga conferma l’assoggettamento fiscale per il trading e lo staking

Bitcoin, Ethereum e co. nel mirino del fisco: chi fa trading di criptovalute o genera reddito attraverso lo staking deve aspettarsi una chiara categorizzazione fiscale. Lo dimostra una recente sentenza del Tribunale fiscale di Norimberga.

Responsabilità fiscale per le vendite private di criptovalute

Il tribunale tributario di Norimberga ha stabilito il 22 gennaio 2025 (caso n. 3 K 760/22): le vendite di criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), Binance Coin (BNB) o WAVES sono soggette all’imposta sul reddito, a condizione che avvengano entro il periodo di speculazione di un anno. La base giuridica è la Sezione 23 comma 1 frase 1 n. 2 EStG. Ciò significa che le criptovalute sono considerate “altri beni”, la cui vendita dà luogo a un’operazione di compravendita privata.

Il tribunale ha chiarito che anche il semplice scambio di token, ad esempio BTC per ETH, è imponibile, indipendentemente dal fatto che vengano scambiati nuovamente in euro. Il tribunale non ha accettato l’argomentazione del ricorrente secondo cui non c’era una reale capacità di adempiere.

Staking, lending & co: tassazione del reddito da criptovaluta

Oltre al trading, la decisione riguarda anche il reddito derivante da scommesse, prestiti o servizi analoghi di criptovaluta. Questi sono classificati – e soggetti a tassazione – come altri servizi ai sensi della sezione 22 n. 3 dell’EStG. Ciò significa che chiunque generi un reddito passivo fornendo token deve dichiararlo come reddito nella propria dichiarazione dei redditi.

Nessuna incostituzionalità – nessun deficit di applicazione

I giudici hanno sottolineato che la classificazione delle criptovalute come beni economici è costituzionale. La corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui vi sarebbe un “deficit strutturale di applicazione”, ossia un’inapplicabilità di fatto della tassazione. La legge fiscale è in grado di applicarsi efficacemente anche ai beni digitali.

Cosa significa per i contribuenti

La decisione riguarda un numero crescente di investitori e utenti di criptovalute. Chiunque faccia regolarmente trading, scambi di monete o generi reddito da criptovalute dovrebbe rivedere urgentemente la propria situazione fiscale. L’ufficio delle imposte può anche registrare le transazioni imponibili in modo retroattivo.

Conclusione

La sentenza del tribunale tributario di Norimberga fa chiarezza: i redditi da criptovalute sono imponibili, indipendentemente dal fatto che si tratti di plusvalenze o di redditi da scommesse. Per tutti coloro che operano nel settore degli asset digitali, questo significa: documentare le transazioni e classificarle correttamente ai fini fiscali.

Fonte: Tribunale tributario di Norimberga, sentenza del 22 gennaio 2025 – 3 K 760/22, definitiva (pubblicata in DStR 2025, 1622)

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Foto Patricia Lederer
Patricia Lederer
L'autrice e amministratore delegato di PepperPapers

Patricia Lederer è un avvocato specializzato in diritto tributario, commerciale e societario. Lederer è specializzata in diritto tributario nazionale e internazionale e in diritto penale tributario. Si occupa di verifiche fiscali, indagini fiscali e rappresenta i clienti in procedimenti giudiziari presso i tribunali fiscali nazionali, la Corte fiscale federale, la Corte costituzionale federale e la Corte europea dei diritti dell'uomo.
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