Il Tribunale fiscale federale rafforza la posizione fiscale dei medici

Esenzione IVA per le comunità mediche: Il Tribunale fiscale federale rafforza il modello di condivisione dei costi
Nella pratica medica, è comune che diversi medici si uniscano per formare una comunità al fine di condividere attrezzature mediche, personale o infrastrutture IT.
La legge sull “IVA prevede una normativa speciale per questi casi: Se i servizi condivisi sono organizzati da una cosiddetta comunità di condivisione dei costi, questi servizi possono essere trasferiti ai membri in esenzione di IVA. In questo modo si evita un ulteriore onere fiscale, soprattutto perché i medici generalmente forniscono servizi esenti da IVA e quindi non hanno il diritto di detrarre l” imposta a monte.
Con la sentenza del 4 settembre 2024 (caso n. XI R 37/21), il Tribunale Federale Fiscale (BFH) ha ora specificato ed esteso questa normativa a favore degli studi congiunti. Nel caso in questione, due medici avevano fondato uno studio comune che gestiva locali, strutture e personale. La comunità era organizzata come una comunità di puro costo e non aveva come obiettivo il profitto. I membri pagavano contributi mensili per coprire i costi comuni.
Lo studio congiunto stipulava anche contratti indipendenti con terzi, ad esempio con un addetto alle pulizie. Uno dei due medici si occupava della gestione dello studio e veniva pagato dal gruppo. Le autorità fiscali volevano assoggettare all’IVA questi servizi interni, in particolare quelli di gestione e di pulizia.
Motivazione: Questi servizi non sono stati utilizzati direttamente per fornire cure mediche esenti da imposte e quindi non sono stati favoriti.
Il BFH ha espressamente dissentito da questo punto di vista. I servizi forniti dallo studio di gruppo ai suoi membri sono complessivamente esenti da IVA, anche se si tratta di attività organizzative generali come la pulizia o la gestione. Il tribunale chiarisce quindi che anche questi servizi interni possono rientrare nell’esenzione IVA per i gruppi di condivisione dei costi.
Base giuridica: Quando uno studio associato può operare in esenzione IVA
L’esenzione IVA per le pratiche congiunte si basa su:
- § 4 n. 29 UStG
- Direttiva sul sistema IVA dell’UE
Queste norme consentono alle associazioni indipendenti – come i gruppi di medici – di fatturare i propri servizi interni in esenzione d’imposta. Ma solo se vengono rispettate alcune condizioni:
Queste condizioni devono essere soddisfatte:
- Servizi solo per i membri: la comunità può rendere disponibili i propri servizi solo ai propri membri.
- Attività per il bene comune: I benefici devono essere utilizzati per svolgere attività a vantaggio del bene comune, come ad esempio attività mediche o sanitarie.
- Rimborso dei soli costi: non possono essere realizzati profitti. La comunità può trasferire solo i costi effettivi sostenuti su base proporzionale.
- Nessuna distorsione della concorrenza: l’esenzione fiscale non deve portare a un vantaggio sleale rispetto ad altri fornitori tassabili.
Importante:
Se la comunità fornisce anche servizi a terzi (cioè ai non soci), questi non rientrano nell’esenzione fiscale e devono essere tassati come di consueto.
Conclusioni e raccomandazioni
La decisione della BFH offre maggiore certezza giuridica ai gruppi di studi medici. Affinché i servizi amministrativi come la fornitura di personale, la pulizia dei locali o la gestione rimangano esenti da IVA, è necessaria una precisa organizzazione della struttura comune. I servizi possono andare solo a beneficio dei membri, non si possono realizzare profitti e i costi devono essere trasferiti secondo il principio dei costi per causa.
Il nostro consiglio: chiunque abbia in programma o stia già gestendo uno studio associato dovrebbe assolutamente far verificare la struttura contrattuale ai fini fiscali – è una questione di soldi.
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