SG Monaco: L’assegno familiare rimane in vigore

Assegni familiari a confronto con l “UE: l” assegno familiare bavarese può essere aggiuntivo
I genitori che vivono in Baviera ma che hanno diritto anche a prestazioni familiari estere si trovano spesso di fronte alla domanda: l “assegno familiare tedesco è compensato con le prestazioni estere o è escluso? Il Tribunale Sociale di Monaco (SG) ha ora preso un” importante decisione in merito, con buone notizie per le famiglie interessate.
Il caso: assegno familiare bavarese e assegno per la cura dei figli austriaco
La controversia riguardava una famiglia che riceveva un assegno forfettario per la cura dei figli dall’Austria oltre all’assegno familiare bavarese. Le autorità hanno respinto la richiesta dell’assegno familiare tedesco in riferimento al cosiddetto Regolamento di coordinamento UE (Regolamento (CE) n. 883/2004). Motivo: c’era una “doppia percezione” di prestazioni analoghe – l’assegno familiare tedesco doveva quindi passare in secondo piano.
Il giudizio: nessuna sincronizzazione – nessuna priorità
L “SG Munich si è pronunciato in senso contrario: I due benefici non sono comparabili. Un confronto di questo tipo deve basarsi su diversi criteri, come l” importo e la base di calcolo del sussidio, la durata della percezione, i requisiti di accesso e lo scopo principale. Mentre l “assegno austriaco per la cura dei figli serve principalmente a garantire la sicurezza finanziaria, l” assegno familiare bavarese è un ulteriore riconoscimento degli sforzi dei genitori per la cura dei figli, indipendentemente dal reddito.
Conseguenza: nessuna compensazione – pieno diritto a entrambi i benefici.
Secondo il tribunale, le regole di priorità europee non si applicano a causa di queste differenze strutturali. In concreto, ciò significa che le famiglie bavaresi che ricevono l’assegno forfettario austriaco per la cura dei figli hanno diritto anche all’assegno familiare bavarese: un’esclusione dei benefici è inammissibile.
Suggerimento pratico:
Chiunque viva in prossimità di un confine o richieda prestazioni transfrontaliere dovrebbe verificare attentamente l’effettiva esistenza di una prestazione “analoga”. La sentenza rafforza la posizione giuridica di molti genitori che in precedenza ricevevano solo prestazioni limitate.
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